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STATUTO
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1
È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Unione Sportiva San Barnaba.
L'Associazione ha sede in Milano via Feraboli 27 ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell'Associazione sono il bianco ed il verde.
L'Associazione è priva di personalità giuridica ed è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., all’art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all’art. 148 del TUIR.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro, nemmeno indiretto, destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 36 del 2021, ed è motivata dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di San Barnaba al Gratosoglio e aderisce al CSI facendo riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI in data 23 aprile 2001, Milano Prot. n. 28/01/FA.
L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.
L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate in conformità a quanto previsto dall’art. 18 g).
L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.
Art. 3
Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti (con particolare riferimento alle discipline di: calcio, pallacanestro e pallavolo), l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, incluse attività diverse da quelle principali di cui sopra ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli associati e tesserati -
Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI, PGS, U.S. ACLI, e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole aventi finalità legate allo sport in favore dei propri associati e dei propri tesserati. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di San Barnaba subordinatamente alla stipula di una apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.
Art. 4
L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e díocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri associati e dei propri tesserati ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
Titolo II
Gli Associati
Art. 5
Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Art. 6
La qualifica di associato si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La partecipazione degli associati all'Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 7
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
Gli associati maggiorenni possono far parte degli organismi associativi ed esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, gli associati minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
I genitori degli atleti dell’Associazione possono a loro volta divenire associati dell’Associazione, alle condizioni e secondo la modalità di cui agli artt. 5 e 6. Essi avranno uguali diritti rispetto agli altri associati, ivi compreso il diritto di voto.
Art. 8
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie, regolamentari e le direttive del Centro Sportivo Italiano APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata e degli eventuali altri Enti di Promozione Sportiva del CONI e federazioni sportive nazionali di affiliazione.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.
Art. 9
La qualifica di associato si perde per dimissioni, espulsione e/o morosità.
L’associato può essere allontanato quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, reputazionali o morali all'Associazione.
L’allontanamento è deliberato dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato l’associato interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.
Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo III
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 11
Gli Organi dell'Associazione sono: L’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Capitolo I
L’ASSEMBLEA
Art. 12
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.
E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.
E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione a ciascun associato consegnata a mano, ovvero tramite lettera raccomandata a/r, posta ordinaria, PEC ovvero messaggio di posta elettronica, messaggio sms, WhatsApp o tramite social network, ovvero mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative entro il termine suddetto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Meet, Zoom e similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 14
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato.
Ogni associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati.
Art. 15
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2 riguardo a modifiche statutarie o scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Art. 16
L'Assemblea degli associati approva annualmente il rendiconto di gestione; elegge ogni quattro anni il Presidente ed il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 9, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da uno degli associati, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno un terzo di tutti gli associati aventi diritto di voto, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Capitolo II
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 Consiglieri ad un massimo di 9 Consiglieri, scelti fra gli associati maggiorenni, uno dei quali è il Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, al proprio interno, elegge un Vice Presidente che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in riunione con la presenza di almeno tre Consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Tutti i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro-
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione e la gestione ordinaria dell'Associazione.
In particolare, spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco pro-
b) fissare la data dell'assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto di gestione e predisporre la relazione dell'attività svolta;
d) deliberare sulla scelta dei tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dirigenti, allenatori, preparatori atletici, segnapunti);
e) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
f) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
g) deliberare l’adesione ad altri enti o federazioni diverse dal CSI per la partecipazione ad attività in conformità a quanto previsto nell’articolo 2;
h) deliberare l’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione ed eventuali provvedimenti disciplinari
i) stabilire la quota annuale di adesione per ogni associato;
j) deliberare su qualsiasi materia attinente alla vita dell’Associazione, fatte salve quelle attribuite dallo Statuto alla Assemblea.
Art. 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.
In questo caso l'Assemblea, convocata dai Consiglieri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti dei Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente almeno 3 volte all’anno, ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario, ovvero almeno due Consiglieri ne facciano motivata richiesta.
Le cariche direttive (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri) sono a titolo gratuito.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP (art. 11 Dlgs 36 del 2021).
Capitolo III
IL PRESIDENTE
Art. 21
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall’Assemblea degli associati, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di impedimento temporaneo di quest’ultimo.
Qualora durante il mandato venisse a mancare il Presidente, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente e provvederà a convocare, entro 6 (sei) mesi, l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Titolo IV
IL PATRIMONIO
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dagli associati, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici, da eventuali entrate di carattere commerciale e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al presente Statuto o all’ incremento del patrimonio associativo.
Art. 23
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere visionato su richiesta dagli associati, e trasmesso alla parrocchia.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli associati, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021.
Titolo V
NORME FINALI
Art. 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021 e ss.mm.ii.
Milano, 17 dicembre 2023